Recentemente il Governo ha emesso una nuova normativa sulla maggiorazione del contributo energtico a favore dei biocarburanti.
Di particolare interesse è il riconoscimento di un valore DOPPIO di sostenibilità del bioetanolo prodotto a partire da vinacce.
L'art. 33, comma 5 del Decreto Legislativo 28-2011 stabilisce infatti che dal 1° gennaio 2012, ai fini del rispetto dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, il bioetanolo prodotto a partire da rifiuti e sottoprodotti, nonché da materie prime di origine non alimentare, è equivalente all'immissione in consumo di una quantità PARI A DUE VOLTE l'immissione in consumo di altri biocarburanti.
Nel caso specifico dell'etanolo da fecce e vinacce, la Commissione Europea ha ufficialmente confermato a WIDEN (Wine Distilleries European Network) che l'etanolo vitivinicolo ha valore doppio.
"Valore doppio" significa che relativamente all'obbligo per i produttori di benzina di miscelare biocarburante alla benzina in una certa quantità (ipotizziamo, a titolo di puro esempio, del 6%), nel caso in cui per la miscelazione venga utilizzato bioetanolo con valore doppio di sostenibilità - ad esempio, da vinacce - il rapporto di miscelazione effettivo viene abbassato fino al 3% pur avendo riconosciuto un valore di sostenbilità pari al 6%.
Per la particolare situazione italiana, in cui esiste una sovrapproduzione di benzina, i petrolieri preferiscono acquistare bioetanolo con elevati valori di sostenbilità in modo da poterne comprare di meno: questo si traduce di conseguenza in una raddoppio del prezzo del bioetanolo che soddisfa questo requisito di "sostenibilità doppia".
Di conseguenza la produzione di bioetanolo a partire da vinacce, tramite questa normativa, si configura come investimento di particolare interesse per i distillatori italiani.